
La revoca dell'obbligo a carico dell'ex coniuge alla corresponsione dell'assegno è valida soltanto a determinate condizioni. Occorre che il giudice, su domanda dell'interessato, verifichi che in effetti sia stata raggiunta l'indipendenza economica da parte del figlio o che comunque lo stesso, allo stato attuale, potrebbe senza dubbio raggiungerla.
Sul punto la Cassazione interviene affermando, nella sentenza in oggetto, che il rifiuto immotivato del figlio maggiorenne a prestare un'attività lavorativa, anche se non rispondente alle sue aspirazioni, costituisce valido motivo di revoca dell'assegno. Esso infatti, raggiunta la maggiore età dell'interessato, continua ad essere erogato dal genitore soltanto in quei casi in cui il mancato impiego del figlio dipenda da causa a lui non imputabile e non, come in questo caso, da inerzia o rifiuto ingiustificato.
Tale situazione non opera tuttavia ipso iure ma occorre che sia provata in corso di regolare procedimento o, ancora, che l'estinzione dell'obbligo di versamento periodico dell'assegno derivi da accordo espresso tra il figlio e gli ex coniugi.
Commenta questo articolo -
- Vai alla fonte della notizia http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13418.asp